Termini e Condizioni

Condizioni Generali di Acquisto

Le presenti condizioni generali disciplinano l’approvvigionamento di beni e/o servizi della società ScariMec S.r.l.  s.r.l. (anche denominata Committente). Ai sensi delle presenti condizioni generali si intende per:

.- Fornitore ciascuna persona fisica, associazione, società di capitali e/o di persone che si obbliga a fornire beni e/o servizi alla Committente;

Committente: ScariMec S.r.l. 

- Contratto: qualsiasi accordo tra Committente e Fornitore, disciplinato nell’ Ordine di Acquisto;

- Ordine di Acquisto: il Contratto (chiamato anche contratto di Acquisto o Contratto di Fornitura). Il modulo d’ordine viene redatto su carta intesta completa di ogni riferimento della Società ScariMec S.r.l.  ivi compresi i documenti di riferimento (le Condizioni Generali d’Acquisto) nonché compresi gli eventuali documenti allegati all’Ordine di Acquisto medesimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo specifiche tecniche allegate all’Ordine di Acquisto, la specifica tecnica dei disegni, i Elaborati grafici e le Prescrizioni tecniche indicate dal Committente, etc.) compilato, datato, firmato ed inviato da ScariMec S.r.l.  al Fornitore.  Eventuali altri documenti (capitolati, disegni, etc.) citati nell'ordine di acquisto costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso.

- materiale, prestazione, prodotto, bene, merce o servizio: tutti in maniera indistintamente ed equivalente intesi come oggetto della fornitura

- Standard di Qualità: si intendono gli standard minimi di qualità, efficienza ed economicità della Prestazione richiesta dalla ScariMec S.r.l. secondo sistema qualità ISO 9001:2015 e 9100:2018

 

Art. 2 - Norme e prescrizioni generali

  1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine di acquisto presentato dalla società di ScariMec S.r.l.
  2. La versione valida delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è disponibile nel sito internet di ScariMec S.r.l. (www.grupposcarinci.com).
  3. Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini di acquisto di ScariMec S.r.l. trasmessi al Fornitore anche se non specificatamente  
  4. In caso di conflitto fra specifiche clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e le eventuali Condizioni Speciali riportate nei Singoli Ordini Di Acquisto, queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali di Acquisto limitatamente alle pattuizioni in conflitto.
  5. Le Parti concordano che non troveranno applicazione e in ogni caso non potranno essere considerate parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, le eventuali condizioni specifiche di prestazione di servizi del Fornitore nonché eventuali termini e condizioni riportati nella offerta del Fornitore, nell’accettazione dei Singoli Ordini Di Acquisto e/o in ogni altro documento di qualunque tipo trasmesso dal medesimo Fornitore. Il Fornitore rinuncia quindi espressamente ed in modo incondizionato e senza riserve al diritto di fare valere tali proprie diverse condizioni e termini.
  6. Le Condizioni Generali di Acquisto e le eventuali Condizioni specifiche riportate nei Singoli Ordini Di Acquisto presentati dalla ScariMec S.r.l. non potranno essere modificate e/o integrate da parte del Fornitore se non in presenza di accordo sottoscritto fra la ScariMec S.r.l. ed il Fornitore medesimo.
  7. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti da queste Condizioni Generali di Acquisto risultassero per qualsiasi motivazione inefficaci, contrari a norme imperative di legge o invalidi, l'inefficacia, la contrarietà a norme imperative di legge o l'invalidità non si estenderanno alle altre disposizioni di queste Condizioni Generali di Acquisto.

 

Art. 3. Accettazione dell’Ordine di Acquisto

  1. Il Contratto si perfeziona attraverso l’emissione da parte di ScariMec S.r.l. e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine di Acquisto, ovvero attraverso la sottoscrizione congiunta di separato contratto di fornitura.
Il Fornitore dopo aver ricevuto un Ordine di Acquisto da parte di ScariMec S.r.l.  formalizzerà entro cinque giorni lavorativi l’accettazione dell’ordine di acquisto medesimo restituendo la conferma d’ordine 
  1. debitamente timbrata e sottoscritta o tramite accettazione informatica dell’ordine trasmesso con tale modalità.
  2. L’inizio dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’Ordine di Acquisto da parte del Fornitore costituisce accettazione dell’Ordine di Acquisto e delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità a condizione che di tale inizio venga data comunicazione entro il termine di giorni cinque dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto.
  3. In mancanza di comunicazione espressa di accettazione oppure di mancata comunicazione di inizio della esecuzione, la ScariMec S.r.l. si riserva la facoltà di annullare l’ordine di acquisto in qualsiasi momento.

 

Art. 4  Obblighi del Fornitore

  1. Il Fornitore riconosce che la scelta di affidare la fornitura da parte della società ScariMec S.r.l. è intuitu personae e, dunque, tale scelta è stata dettata esclusivamente sulla previa e positiva valutazione delle capacità tecniche, produttive, manageriali ed economiche del Fornitore medesimo. Pertanto, Il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ordine di acquisto.
  2. Con la sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto:
  3. a) Il Fornitore dichiara e garantisce che le prestazioni verranno eseguire in favore della società ScariMec S.r.l. r.l. a regola d’arte e secondo la diligenza e le conoscenze tecniche afferenti l’attività esercitata ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 1176 Cod. Civ.
  4. b) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna che le prestazioni verranno eseguite in favore della società ScariMec S.r.l.r.l. in ogni caso nel pieno rispetto degli inderogabili standard di qualità dei prodotti richiesti dalla ScariMec S.r.l.
  5. b) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna che con la accettazione dell’Ordine Di Acquisto esso Fornitore ha ampiamente verificato e valutato ogni specifico aspetto in ordine alle caratteristiche tecniche, qualitative da eseguire e rispettare e di affidabilità richieste per la esecuzione della prestazione come richiesta nell’Ordine di Acquisto
  6. c) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna di svolgere le proprie prestazioni senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della ScariMec S.r.l. esercitando la propria attività sempre nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti
  7. d) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna che sarà il Fornitore stesso l’unico soggetto responsabile e l’unico soggetto obbligato in ordine a tutti gli adempimenti economici, assicurativi, previdenziali, assistenziali, giuslavoristici, contrattuali, fiscali, con e verso il proprio personale dipendente e con e verso i propri collaboratori a qualunque titolo
  8. e) Il Fornitore dichiara e garantisce la corrispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di contratto, in termini di qualità, peso e quantità
  9. f) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l’esecuzione della fornitura, salvo autorizzazione scritta della ScariMec S.r.l.. Eventuali variazioni alle modalità convenute per l’esecuzione della fornitura effettuate dal FORNITORE senza autorizzazione scritta della ScariMec S.r.l. legittimano la facoltà di quest’ultima alla revisione del corrispettivo o alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1458 Cod. Civ., salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
  10. g) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna a rispettare tutta la normativa applicabile; h) Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere tutte le certificazioni, licenze, abilitazioni o autorizzazioni necessarie all’esecuzione della prestazione;
  11. i) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna ad impiegare per la esecuzione degli ordini di Acquisto provenienti dalla ScariMec S.r.l. personale qualificato per l’esecuzione della prestazione.
  12. l) Il Fornitore dichiara e garantisce ed in ogni caso si impegna a non cedere il credito derivante dall’ordine di acquisto salvo che la cessione non sia stata preventivamente concordata e autorizzata per iscritto e sottoscritta da ScariMec S.r.l..

  

Art. 5. Ordini di acquisto

1. Gli Ordine di Acquisto della società ScariMec S.r.l.  riportano su relativa carta intestata ScariMec S.r.l.  solitamente i sottoelencati dati : 

a) Descrizione del bene richiesto: è quella indicata sul corrispondente documento di riferimento (disegno tecnico, specifica, ecc..), eventuali modalità di esecuzione, Standard di Qualità, Specifiche Tecniche del prodotto da acquistare, piani di lavoro e ogni altro utile elemento (comprese le eventuali attività non ricomprese nel costo di approvvigionamento da ritenersi escluse) per indentificare in modo univo e completo la Prestazione richiesta
b) Codice di identificazione: permette di definire, in maniera univoca, le caratteristiche del prodotto.
c) Quantità richiesta: la ScariMec S.r.l. è tenuta ad accettare solo quanto è indicato, eventuali scostamenti devono essere pattuiti ed approvati per iscritto prima della consegna
d) Data e modalità di consegna: il termine convenuto per la consegna deve essere rispettato, con unica eccezione per i casi di forza maggiore (impedimenti estranei ed indipendenti dalla volontà e dai comportamenti del fornitore quali: calamità naturali, interruzione dei trasporti, scioperi, etc.). Oltre ai ritardi vanno evitati anche gli anticipi, se non chiaramente concordati. Verrà indicata anche la modalità di consegna secondo quanto previsto dalla ICOTERMS 2000 e verrà indicata anche la tipologia di imballaggio, identificazione e rintracciabilità del prodotto
e) Prezzo d’acquisto: ammontare della somma dovuta da ScariMec S.r.l.
f) Prescrizioni: possono essere ulteriori requisiti o indicazioni (ad esempio: richiesta di campionature o di controlli specifici o di allegare certificati di analisi, richiami al rispetto di specifiche tecniche, norme, procedure, ecc..) oltre che la previsione di collaudo.
g) Ulteriori termini e condizioni: possono essere indicati termini e condizioni derogatorie alle presenti Condizioni Generali di Acquisto

 

2. In caso di dubbi e/o riserve circa le modalità di esecuzione della fornitura o sulle prestazioni che possano compromettere od ostacolare la buona riuscita a perfetta regola d'arte della propria prestazione, il Fornitore comunicherà immediatamente e per iscritto la circostanza alla ScariMec S.r.l.  ed in ogni caso prima dell'esecuzione della propria fornitura al fine di ottenere i necessari chiarimenti.

3. La fornitura deve essere accompagnata dal documento di trasporto e dalla packing list (elenco dei materiali contenuti nel collo, con le indicazioni contrattualmente richieste). Ove previsto contrattualmente, la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle campionature fornite ed approvate dalla COMMITTENTE

4. La ScariMec S.r.l. si riserva la facoltà di restituire al Fornitore, a spese di quest’ultimo, la merce ricevuta, eventualmente in eccesso, per quantità, rispetto a quanto stabilito contrattualmente. Qualsiasi scostamento del Fornitore dall'oggetto convenuto, sia in termini di qualità, che di peso, quantità o di tempistica, necessita di previo consenso scritto ed espresso della ScariMec S.r.l., pena la facoltà di quest’ultima di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1458 Cod. Civ. e di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

5. Il Fornitore non ha diritto ad alcuna revisione dei prezzi. I prezzi contrattualmente previsti sono fissi ed immutabili, e ciò anche nel caso di sospensione della fornitura per forza maggiore o fatto comunque non imputabile al Fornitore, così come nell’ipotesi di cui all’art. 1467, codice civile, ai quali le parti dichiarano espressamente di voler derogare. Qualora sia stabilito in contratto che una modifica della prestazione stabilita dalla Committente determini una variazione, in aumento o diminuzione, del corrispettivo dovuto al FORNITORE, detta variazione deve essere concordata per iscritto dalle parti. In caso di disaccordo sulla variazione del corrispettivo la COMMITTENTE ha facoltà di affidare a terzi la parte di prestazione per il cui corrispettivo non è stata raggiunta un’intesa. In tale evenienza il corrispettivo del FORNITORE sarà ridotto in ragione della parte di fornitura affidata al terzo.

 

Art. 6 Campionatura iniziale e benestare per l’inizio fornitura

  1. La società ScariMec S.r.l. potrà richiedere, prima di una fornitura, la realizzazione di una campionatura di prodotti, al fine di verificarne la conformità. In questo caso la campionatura dei particolari ottenuti sarà requisito indispensabile per l’accettazione del prodotto.
  2. La campionatura dovrà essere realizzata con stesse modalità e mezzi impiegati per la produzione di serie. La campionatura verrà esaminata dalla ScariMec S.r.l. e potrà essere: (a) approvata, ciò consente di procedere con la fornitura; (b) oppure approvata con riserva, ciò consente di procedere con la fornitura solo se verranno eliminati i difetti riscontrati (con verifica durante il controllo in accettazione del primo lotto) (c) oppure ancora rifiutata, ciò non consente di procedere con la fornitura, ma richiede la preparazione di una nuova campionatura
  3. La approvazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non esclude quanto previsto nel successivo art. 7 “Modalità di accettazione della consegna e gestione del materiale non conforme”

 

Art. 7 Modalità di accettazione della consegna e gestione del materiale non conforme

  1. L’esecuzione della fornitura deve avvenire in ottemperanza a:
  2. Elaborati grafici, prescrizioni tecniche e ogni ulteriore documento della ScariMec S.r.l. e/o del cliente finale della ScariMec S.r.l. ;
  3. Disposizioni normative applicabili del paese in cui i beni forniti devono essere assemblati, montati o messi in opera;
  4. Disposizioni normative italiane ed europee applicabili riguardanti la marcatura di prodotto. Con ogni consegna, il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la sua esclusiva responsabilità, che tutti i Prodotti Contrattuali consegnati a ScariMec S.r.l. sono Conformi all’Ordine di Acquisto, sono stati prodotti con materiali, mezzi e processi di produzione idonei e sono stati controllati mediante procedure di controllo tali da assicurare la sicurezza e conformità ai requisiti specificati.
  5. Ad ogni fornitura la ScariMec S.r.l. potrà eseguire un controllo sui prodotti forniti al fine di verificare la piena corrispondenza dei dati relativi alla merce consegnata rispetto ai dati indicati nell’ Ordine di Acquisto e nel documento di trasporto alla verifica della conformità del materiale rispetto ai requisiti specificati (nelle specifiche tecniche o in altri documenti) e al rispetto delle norme italiane ed europee oltre che delle normative applicabili del paese in cui i beni forniti devono essere assemblati, montati o messi in opera.
  6. Il Fornitore riconosce ed è consapevole che ScariMec S.r.l. potrebbe non sottoporre i Prodotti ad ispezione funzionale, qualitativa, visiva e/o dimensionale, ma richiedere che i Prodotti forniti siano sottoposti da parte del Fornitore a procedure di autocertificazione e siano consegnati attraverso “Accettazione diretta”. Il Fornitore rimane in ogni caso responsabile per la qualità dei Prodotti forniti, anche in caso di ispezione svolta da ScariMec S.r.l. 
  7. In ogni caso, la presa in consegna e/o il ricevimento e/o pagamento da parte di ScariMec S.r.l. dei Prodotti Contrattuali consegnati non possono, in nessun caso, essere interpretati come accettazione, quantitativa o qualitativa, di tali Prodotti.

 

Art. 8 Garanzia

  1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà del prodotto venduto e la legittimità del trasferimento.
  2. Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme ai requisiti stabiliti nell’Ordine di Acquisto e nei relativi allegati e che è esente da difetti di materiale e/o di fabbricazione, di progettazione, e relativi al software ove applicabile.
  3. Il Fornitore è responsabile della qualità delle forniture: deve applicare, ogni qualvolta sia possibile, un sistema di controllo della qualità al fine di poter garantire che il prodotto che fornisce sia idoneo e sicuro all'uso al quale è destinato. A tale fine il sistema qualità dello stesso Fornitore deve essere in grado di rilevare per tempo le anomalie del processo produttivo in ogni sua fase e di provvedere tempestivamente all'azione correttiva, onde evitare l'invio di forniture difettose. Inoltre il Fornitore è responsabile dei vizi occulti del prodotto fornito, siano questi presenti all'atto della consegna, o manifestatisi in epoca successiva ed a lui imputabili nell'ambito del periodo di garanzia non inferiore a 12 mesi e, in ogni caso, per tutto il periodo di garanzia che ScariMec S.r.l. è a sua volta tenuta a garantire per legge ai propri Clienti Finali ove il prodotto del Fornitore abbia avuto utilizzo anche solo parziale.
  4. Durante il periodo di garanzia il FORNITORE si impegna a tenere a disposizione un congruo numero di ricambi dello stesso tipo di quelli eventualmente da sostituire.
  5. Qualora la ScariMec S.r.l. sia chiamata a rispondere di vizi o difetti, in qualunque tempo manifestatisi, di prodotti che essa abbia assemblato o fatto assemblare a terzi, la ScariMec S.r.l. ha azione di regresso verso il Fornitore a cui sia imputabile la difettosità del componente assemblato. Il Fornitore risponde per vizi o difetti dei materiali forniti, anche se facilmente riconoscibili al momento della presa in consegna da parte della ScariMec S.r.l.
  6. In considerazione della complessità del processo produttivo e distributivo di ScariMec S.r.l. , il termine per la denuncia da parte di ScariMec S.r.l. di eventuali difetti dei Prodotti Contrattuali viene stabilito in 60 (sessanta) giorni lavorativi a far parte dalla scoperta della difettosità di tali prodotti. ScariMec S.r.l. potrà esercitare tale diritto durante il periodo di tempo che intercorre tra il ricevimento della Merce ed il termine del periodo di garanzia che ScariMec S.r.l. è tenuta a garantire per legge ai propri Clienti Finali.
  7. Il Fornitore, qualora durante la esecuzione della prestazione oggetto dell’Ordine di Acquisto si renda conto che il prodotto od il servizio non rispetti oggetto dell’Ordine di Acquisto non rispetti per qualunque ragione le caratteristiche richieste (prodotto e/o servizio non conforme), dovrà dare immediata comunicazione scritta alla ScariMec S.r.l. isolando ed identificando il prodotto e/o servizio non conforme in attesa delle decisioni che perverranno in forma scritta da parte della ScariMec S.r.l. . Resta inteso che la ScariMec S.r.l.  potrà in questo caso risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti  dell’art. 1458 Cod. Civ. e con riserva di richiedere il risarcimento dei danni.
  8. In ogni caso, qualora, anche durante il processo di lavorazione e/o trasformazione del prodotto ricevuto dalla ScariMec S.r.l. ovvero a causa di un eventuale reclamo del Cliente Finale della ScariMec S.r.l. quest’ultima accertasse un difetto e/o vizio e/o non corrispondenza del prodotto ricevuto dal proprio Fornitore, la ScariMec S.r.l. potrà:
  9. svolgere le necessarie attività volte a recuperare, laddove possibile, le parti. I costi per tale attività verranno interamente addebitati al fornitore (dopo averne data apposita comunicazione al Fornitore stesso)
  10. restituire il materiale al Fornitore chiedendo, a spese di questi, la riparazione o la sostituzione del lotto con eliminazione dei difetti o il rimpiazzo delle sole parti non conformi;
  11. restituire il materiale al Fornitore senza che esso venga sostituito
  12. In ogni caso la ScariMec S.r.l. potrà chiedere il risarcimento di tutti i danni per eventuali danni subiti e/o subendi.
  13. Il Fornitore dovrà sempre consegnare prodotti conformi alle specifiche CEE o di altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale alla normativa applicabile allo specifico prodotto
  14. La fornitura mai e per nessuna ragione e causa dovrà e potrà avere alcun elemento anche solo minimamente contraffatto. Il Fornitore deve acquistare i componenti e le parti direttamente dai costruttori originali dei componenti, da distributori autorizzati (es. franchising). Il Fornitore dovrà avere la disponibilità di tutti i Certificati di Conformità – “CoC” emessi dai OCMs dei componenti o parti applicabili e la relativa documentazione e dovrà fornirne copia su richiesta della ScariMec S.r.l. . a tale fine il Fornitore si impegna ed obbliga e garantisce a mantenere un sistema di controllo che assicuri la tracciabilità dei componenti e/o parti attraverso tutta la sua catenza di fornitura, dai subfornitori/subappaltatori autorizzati ai costruttori originali dei componenti (OCMs). Le eventuali parti contraffatte saranno rimossi immediatamente e senza alcun indugio e a semplice richiesta, rimossa ogni eccezione e contestazione di sorta, dal Fornitore. La ScariMec S.r.l. si riserva il diritto di notificare e rendere disponibile le parti contraffatte dei Prodotti o di parte di essi alle autorità competenti per le indagini del caso nonché di sospendere con effetto immediato la fornitura in attesa dei risultati delle sudedtte indagini. Nel caso in cui le indagini confermassero la natura contraffatta del prodotto o di parte di esso la ScariMec S.r.l.  potrà risolver eil contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ. con riserva di richiedere  ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
  15. Il Fornitore non dovrà mai e per alcun motivo dare sostegno all’utilizzo di lavoro minorile e del lavoro obbligato
  16. Non tollerare alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma e/o modo posta in essere, ed in qualsiasi Stato posta in essere

 

 

Art. 9 Gestione qualità

  1. La ScariMec S.r.l. possiede un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e e 9100:2018 per il settore aeronautico.
  2. Il Fornitore deve dimostrare di essere strutturato secondo un sistema che assicuri la conformità dei prodotti e/o servizi forniti. L’adozione di un sistema qualità ISO 9001:2015 e 9100:2018 per il settore aeronautico sono fortemente auspicabili.
  3. Qualora il Fornitore possieda un proprio sistema di gestione per la qualità (esempio ISO 9001) esso si impegna a documentarlo in sede di stipula del contratto e, in ogni caso a semplice richiesta della ScariMec S.r.l.
  4. I Fornitori con sistema qualità non strutturato e qualificato sono tenuti ad allegare a ogni fornitura la dichiarazione di conformità prodotto e/o dove espressamente richiesto nell’ordine anche i rilievi dimensionali e/o prove di laboratorio effettuate.
  5. Visite ispettive presso il Fornitore - ScariMec S.r.l., al fine di verificare l’adeguatezza del sistema qualità e del processo produttivo adottati dal Fornitore, avrà diritto di (i) effettuare visite ispettive presso gli stabilimenti del Fornitore e presso i subfornitori del fornitore,  (ii) controllare i metodi di lavorazione e/o i collaudi attuati, (iii) effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo. Le date e le modalità di visita, alle quali potranno partecipare anche soggetti delegati dal cliente di ScariMec S.r.l. o rappresentati dei clienti ScariMec S.r.l., saranno di volta in volta concordate tra le Parti. Detti controlli o visite non sollevano comunque il fornitore dalla completa responsabilità dei lavori effettuati

 

  1. Il Fornitore si impegna ad adeguare le proprie forniture a questo sistema di gestione ed a documentarlo.
  2. La fornitura deve essere eseguita in conformità alle specifiche di contratto.
  3. Il Fornitore deve assicurare che il materiale abbia le caratteristiche definite nelle specifiche di contratto.
  4. Il fornitore si impegna a comunicare con congruo anticipo il programma di lavoro al fine di permettere al personale incaricato dalla ScariMec S.r.l. di presenziare alle fasi individuate come significative.
  5. La registrazione dei controlli previsti dal contratto e/o dalla normativa vigente deve essere messa a disposizione della ScariMec S.r.l., unitamente a campioni significativi dei test effettuati, che si intendono realizzati a carico del Fornitore.
  6. Fermo restando quanto previsto nella scheda denominata “Procedura Della Qualità” sia ai campioni consegnati sia ai prodotti oggetto di ogni singola fornitura approvata dovranno sempre essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Attestato di Conformità, Rilievi dimensionali, Analisi Chimiche, tecniche etc.) nonché l’eventuale scadenza laddove questa sia un requisito.
  7. I materiali forniti da “Rivenditori/Distributori” devono essere consegnati con Certificati di Conformità all’Ordine, che garantiscano il corretto stoccaggio del materiale e copia del Certificato di Conformità del Costruttore/Produttore.
  8. In ogni caso il Fornitore di materia prima (materiali grezzi o semilavorati) deve trasmettere unitamente alla fornitura il certificato di conformità del produttore. Il materiale fornito deve essere accompagnato dai risultati delle analisi chimiche e delle caratteristiche meccaniche. Il certificato di conformità deve chiaramente riportare il riferimento alla specifica/norma richiamata nell’ordine, ove presente. I singoli pezzi devono sempre essere correttamente identificati. È responsabilità del Fornitore verificare che i valori riportati nei documenti del materiale siano conformi rispetto a quanto prescritto dalla norma/specifica richiamata nell’ordine. È responsabilità del fornitore dichiarare l’assenza di radioattività sui metalli forniti, come prescritto dalla normativa cogente.
  9. In ogni caso il Fornitore di apparecchiature acquistate dalla ScariMec S.r.l. dovranno essere corredate di certificato di conformità, marchiature CE, libretti di Uso e Manutenzione (in lingua italiana), mentre i prodotti chimici dovranno essere accompagnati da schede tecniche/di sicurezza. Le sostanze chimiche dovranno essere fornite complete di documentazione prevista dal 1907/2006 e s.m.i.(REACH) e Reg. 1272/2008 e s.m.i. (CLP) ovvero schede di sicurezza in lingua italiana.

 

  1. Etica e rispetto di leggi e regolamenti

Contabilità. All’azienda fornitrice è richiesta una politica di registrazione contabile che rifletta in maniera corretta ed accurata tutte le transazioni nel rispetto dei requisiti di legge. L’integrità delle dichiarazioni e revisioni finanziarie è ritenuta fondamentale.

Salute, Sicurezza ed Ambiente. L’azienda fornitrice e tutti i dipendenti di essa devono impegnarsi al rispetto di tutte le leggi nazionali ed europee concernenti la salvaguardia dell’ambiente e della salute e sicurezza del personale coinvolto. Questo impegno si deve stendere a tutte le fasi del processo di lavorazione, anche quelle in sub-fornitura.

Discriminazioni e pari opportunità. L’azienda fornitrice assicura che nei confronti dei propri dipendenti non ci siano discriminazioni o molestie sulla base della razza, religione, sesso od orientamento sessuale, età, inabilità, nazionalità di origine od altra causa considerata contro le vigenti leggi europee.

Lavoro minorile. L’azienda fornitrice per assicurarsi il business deve escludere assolutamente ogni forma di sfruttamento di lavoro infantile.

Diritti Sindacali. L’azienda fornitrice assicura per i propri dipendenti la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva.

 

Art. 10 Termini di consegna- Mancata consegna – Penali.

  1. Poiché immediatamente a valle del processo di approvvigionamento è organizzata, e programmata la produzione di ScariMec S.r.l., è assolutamente indispensabile che i termini di consegna siano rigorosamente rispettati.
  2. Consegne parziali non sono accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in forma scritta tra le Parti.
  3. Quando il Fornitore rileva l’impossibilità di rispettare i tempi di consegna concordati, deve avvertire immediatamente la ScariMec S.r.l. , con una comunicazione scritta specificando la nuova data di consegna proposta la cui eventuale accetytazione da parte della ScariMec S.r.l. dovrà necessariamente avvenire per iscritto.
  4. In mancanza la nuova data non sarà considerata accettata ed il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi in capo alla ScariMec S.r.l
  5. In caso di:
  6. mancata o anche solo ritardata consegna;
  7. consegna in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da ScariMec S.r.l.;
  8. consegne parziali non concordate ScariMec S.r.l. avrà, a sua scelta, le seguenti facoltà:

c 1) pretendere l’immediata ed esatta esecuzione del Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, salvo quanto stabilito nella sezione c 3)

e/o c 2 ) approvvigionare presso terzi, in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati, a spese e a rischio del Fornitore, con l’esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;

e/o c 3) nel caso in cui la mancata o ritardata consegna sia di entità tale da causare l’incompletezza o la sospensione di produzione e/o nell’ambito del postvendita, disservizi alla rete assistenziale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazione ordini ricambi da parte dei clienti, fermi veicoli per mancanza di ricambi, penali che ScariMec S.r.l. sarà tenuta a riconoscere), ScariMec S.r.l. avrà il diritto di risolvere  - salvo le ipotesi di forza maggiore  - il Contratto di Fornitura/acquisto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1458 Cod. Civ. ed addebitare al Fornitore i costi fissi conseguenti e i costi della mano d’opera inutilizzata e/o della mano d’opera supplementare necessaria per il recupero, fatto salvo ogni altro diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi compreso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo il recupero degli eventuali costi addizionali per l'acquisto dellafornitura da altre fonti oltre che ogni danno e/o penale che la ScariMec S.r.l.  fosse tenuta a risarcire in favore del proprio Cliente Finale in ragione del ritardo della consegna del Fornitore della ScariMec S.r.l. 

  1. In tali ipotesi resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di ScariMec S.r.l. ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 3% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l’importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da ScariMec S.r.l. e dal Fornitore e non preclude il diritto di ScariMec S.r.l. di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere come sopra detto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1458 Cod. Civ., con effetto immediato e mediante semplice comunicazione, il Contratto di Fornitura.

 

Art. 11 Forza maggiore

  1. I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di cause di Forza Maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, guerre, sommosse popolari , terremoti, incendi, epidemie, alluvioni) che impediscano realmente ed in modo oggettivo ed assoluto l'esecuzione dell'ordine di acquisto.
  2. Nel caso si verifichi un evento di Forza Maggiore che possa compromettere le date di consegna concordate è compito del Fornitore informare subito per iscritto la ScariMec S.r.l.
  3. Resta in ogni caso convenuto che il Fornitore dovrà riprendere subito l’esecuzione dell’ordine di acquisto contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore.
  4. Qualora l’evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la ScariMec S.r.l. avrà il diritto di risolvere l'ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di A.R. o fax al Fornitore.

 

Art. 12 Spedizione ed imballaggio

  1. La spedizione dovrà essere effettuata in conformità con le prescrizioni contenute nell'ordine di acquisto di ScariMec S.r.l.
  2. I materiali dovranno essere accompagnati dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
  • numero dell'ordine di acquisto;
  • data di spedizione;
  • data di produzione;
  • codice materiale;
  • descrizione del materiale;
  • la dizione “CAMPIONATURA” se trattasi di forniture ordinate come campionatura;
  • quantità a peso lordo e a peso netto dei colli;
  • mezzo di
  1. Le modalità di imballaggio, qualora non specificate dettagliatamente nell’Ordine di Acquisto nell’Ordine di Acquisto, devono essere scelte in maniera tale da prevenire danneggiamenti e/o deterioramenti, avarie e/o perdite del prodotto durante la movimentazione, il trasporto e la consegna.
  2. I Fornitori sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti atti a evitare difettosità derivanti dalla movimentazione dei materiali, che siano dovute alle eventuali contrarietà stradali e/o atmosferiche (ad esempio ossidazione, umidità e contaminazione da polvere e sporcizia varia).
  3. La ScariMec S.r.l. potrà rifiutare materiali che non risultino adeguatamente protetti.
  4. Le spedizioni/movimentazioni di sostanze pericolose dovranno avvenire secondo le normative cogenti e soprattutto utilizzando imballaggi idonei in modo da evitare sversamenti del materiale stesso.
  5. Le tipologie di imballo verranno definite a cura e responsabilità del Fornitore, nel rispetto delle vigenti normative, in base alle singole esigenze, alle tipologie del trasporto ed alle necessità di movimentazione negli impianti di ScariMec S.r.l.
  6. Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile di ogni danno occorso alle merci fino al punto di destinazione convenuto.
  7. Nessun addebito per spese di imballaggio sarà accettato da ScariMec S.r.l. se non espressamente concordato.
  8. Sino all’effettiva consegna nel luogo convenuto delle merci indicate nell’Ordine di Acquisto, resta a carico del Fornitore il rischio di perdita accidentale o di danneggiamento. Qualora sia stata concordata una consegna comprensiva di installazione/montaggio/ collaudo, il rischio di perdita passerà in capo alla ScariMec S.r.l. solo dopo il debito completamento dell’installazione / montaggio / e collaudo e a seguito della consegna delle merci.

 

Art. 13 Prezzo. Fatture.

  1. Il pagamento dovuto per la prestazione correttamente eseguita avviene secondo quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto e secondo le tempistiche e modalità ivi contenute.
  2. Il pagamento, parziale o finale, non comporta in alcun caso accettazione della merce fornita o del servizio prestato. La ScariMec S.r.l. ha facoltà di sospendere il pagamento in caso di ritardi o altri inadempimenti contrattuali del Fornitore anche relative ad altri e diversi Ordini di Acquisto. Essa può altresì procedere a compensazione con propri crediti vantati nei confronti del Fornitore, ancorché non certi, liquidi o esigibili, per ritardi, vizi o difetti della fornitura o relativi ad altre commesse affidate al medesimo Fornitore dalla ScariMec S.r.l.  o da altra società del gruppo della ScariMec S.r.l. 
  3. Eventuali fideiussioni previste dal contratto dovranno essere rilasciate secondo il modello fornito dalla ScariMec S.r.l.
  4. Le fatture dovranno essere predisposte ed inviate esclusivamente in formato elettronico. Il Fornitore dovrà emettere le fatture con data nonantecedente alla fornitura alla quale si riferiscono e secondo le tempistiche di pagamento indicate nell’Ordine di Acquisto. In mancanza di unao più delle indicazioni sopracitate, la ScariMec S.r.l. respingerà la fattura al Inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l’esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è indicato il c/c bancario dedicato.

 

Art. 14 Responsabilità 

  1. Gli Elaborati grafici, campioni o altro materiale messo a disposizione dalla ScariMec S.r.l. per l’esecuzione della fornitura rimangono in proprietà della stessa, che può chiederne la restituzione in qualunque momento. Il Fornitore non può utilizzare detto materiale per scopi diversi dall’esecuzione della prestazione. Il Fornitore è tenuto ad identificare chiaramente il materiale ricevuto come proprietà della ScariMec S.r.l.  ed a stoccarlo separatamente. Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o a parti difettose della sua fornitura.
  2. Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere la società ScariMec S.r.l. indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo la ScariMec S.r.l. degli eventuali danni subiti.
  3. Inoltre, il Fornitore assume nei confronti della ScariMec S.r.l. la piena responsabilità nel garantire che la sua fornitura non è e non saràprodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa, garantendo alla ScariMec S.r.l.  la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detta
  4. Il Fornitore si impegna sin d'ora a sollevare e tenere indenne ScariMec S.r.l. da qualsivoglia pretesa o rivendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know-how o altro diritto di proprietà industriale.

 

15 Clausola risolutiva espressa

  1. Ferme le ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e ferme le ipotesi di risoluzione del contratto disciplinate dal codice civile italiano, la ScariMec S.r.l. ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, codice civile, in tutti i casi di rilevante inadempimento da parte del Fornitore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi casi di rilevante inadempimento:
  2. Violazione dell’art. 16 delle presenti Condizioni Generali;
  3. mancata corrispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di contratto;
  4. inosservanza ripetuta di ordini e direttive impartiti dalla ScariMec S.r.l. o da soggetti da questa incaricati;
  5. sequestri, pignoramenti, procedure concorsuali e richieste di concordato, protesti in danno del Fornitore;
  6. cessione del credito o del contratto non autorizzati dalla ScariMec S.r.l.
  7. subisca il Fornitore per qualsivoglia ragione e causa una revoca e/o un annullamento di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi o comunicazioni in suo possesso necessari per la fornitura del prodotto, o comunque qualora decadano per qualsivoglia ragione
  8. non proceda il Fornitore al Rinnovo di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze e comunicazioni

 

Art. 16 accordo di riservatezza

Le Parti concordano inoltre i seguenti termini e condizioni per la divulgazione e l’utilizzo di dette informazioni.

 

  • Ai fini del presente contratto e della presente clausola per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto contrassegnato con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o comunque identificato come tale dalla Parte che lo trasmette all'altra in relazione allo Scopo del presente Accordo. Tutti i documenti, tutti gli allegati, i documenti tecnici, tutte le comunicazioni in qualunque forma intervengano e/o eventuali integrazioni e/o modifiche dell’Ordine di Acquisto relative ad un Ordine di Acquisto sono e saranno sempre considerate come Informazione Riservata e mai divulabile a soggetti terzi se non previa autorizzazione scritta della ScariMec S.r.l. e successiva sottoscrizione di un accordo di riservatezza redatto dalla medesima ScariMec S.r.l. .
  • Le Informazioni Riservate possono essere fornite in qualsiasi forma, materiale o immateriale, incluso (ma non limitato) a scritti, disegni, computer nastri e altri dispositivi elettronici, campioni e comunicazioni verbali. Le Informazioni Riservate divulgate in forma tangibile devono essere contrassegnate come tali. Le Informazioni Riservate che verranno comunicate in forma verbale saranno poste in forma scritta dalla Parte che le ha divulgate entro dieci (10) giorni dalla data della loro divulgazione e saranno sottoscritte dalla Parte ricevente, per accettazione degli obblighi di riservatezza. Rimane inteso che, durante questo periodo di 10 giorni, tali informazioni sono comunque da considerarsi confidenziali.

 

  • In attuazione del presente Accordo le Informazioni Riservate sono divulgate esclusivamente in relazione allo Scopo afferente l’Ordine di Acquisto, compresi i suoi allegati, documenti, disegni tecnici, tutte le comunicazioni in qualunque forma intervengano e/o eventuali integrazioni e/o modifiche dell’Ordine di Acquisto. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d’uso di dette informazioni è concesso alla Parte Ricevente. Ogni diritto, titolo e interesse relativo alle Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte che le ha divulgate. Le Informazioni Riservate e le copie realizzate dovranno essere restituite alla Parte cui si riferiscono (a) su richiesta scritta di questa o, in ogni caso (b), alla scadenza del presente Accordo.

 

  • Ciò varrà anche nel caso in cui per qualsivoglia ragione non vi sia la prosecuzione delle attività dopo l’invio dell’ordine di Acquisto sottoscritto dalla sola ScariMec S.r.l. ma non già dal Fornitore.

 

  • Ciascuna Parte si impegna a custodire e conservare le Informazioni Riservate ricevute, adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l’accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di Informazioni Riservate di sua proprietà. L’eventuale comunicazione delle Informazioni Riservate a terzi sarà subordinata al preventivo consenso scritto della Parte divulgante ed alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza con detti terzi, a condizioni analoghe a quelle del presente Accordo.
  • Le Parti prendono atto che le Informazioni Riservate possono essere divulgate al proprio personale (dipendenti e collaboratori) che abbia necessità di conoscerle in relazione allo Scopo. Le Parti si impegnano affinché il proprio personale che avrà accesso a dette Informazioni rispetti i termini e le condizioni del presente Accordo.

 

  • Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Riservate:

 

  1. a) le Informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro azione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
  2. b) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, sempreché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
  3. c) le Informazioni che al momento della loro divulgazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, essendole state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
  4. d) le Informazioni elaborate da ciascuna delle Parti in modo del tutto indipendente;
  5. e) le Informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
  6. f) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

 

  • Le Parti convengono che il presente Accordo e qualsiasi controversia da esso derivante sono disciplinati dalle leggi vigenti in Italia. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Per ogni vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

 

  • Il presente Accordo come del resto le presenti intere Condizioni Generali entreranno in vigore al momento della loro pubblicazioni su sito istituzionale della ScariMec S.r.l. Le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate di cui ai precedenti punti poi rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di (3) tre anni dalla data di scadenza o di risoluzione, e b) la Parte che abbia rivelato le Informazioni Riservate avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutta la documentazione ad esse relativa, impegnandosi fin da ora l'altra Parte a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione.
  • Il contenuto degli punti che precedono rappresenta l’intero accordo fra le Parti in merito alle Informazioni Riservate. Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti e sottoscritta, ove previsto, dai loro rispettivi rappresentanti legali, debitamente autorizzati.

 

Art. 17 Legge applicabile. Foro competente

  1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto nonché, l'ordine di acquisto, le sue eventuali modifiche ed integrazioni e, in generale ogni altro documento contrattuale sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista secondo la legge Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la sua interpretazione, la validità e l'esecuzione sarà devoluta in via esclusiva la Giurisdizione Italiana e nella specie la competenza del Foro di Chieti

Termini e Condizioni

NORME COMPORTAMENTALI PER LE IMPRESE CHE OPERANO NELLO STABILIMENTO

CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE - Si intendono estese al traffico interno le norme del codice della strada italiano, sia per gli automezzi che per i conducenti. La velocità massima consentita è di 10 km/h. È obbligatorio seguire i percorsi indicati dalla segnaletica. E’ vietato passare o sostare nel raggio di lavoro di carrelli elevatori o macchine operatrici in genere. È vietato lasciare incustodite le macchine o ingombrare le strade in modo da impedire la normale circolazione o lo svolgimento di eventuali operazioni di emergenza.

NORME GENERALI DI SICUREZZA - Rispettare la segnaletica di sicurezza (cartelli, pannelli ed etichette) presente in azienda. Le aree dello stabilimento in cui è vietato fumare sono segnalate da specifica cartellonistica. È fatto divieto il deposito anche temporaneo di materiale davanti alle vie d’esodo, rendere inaccessibili i mezzi di estinzione. Nei reparti di produzione e nei laboratori e` vietato consumare cibi o bevande, se non nelle apposite sale ristoro. È vietato ovunque il consumo di droghe e bevande alcoliche. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuali; Segnalare immediatamente al Responsabile di reparto eventuali deficienze dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, dei mezzi di trasporto e sollevamento, delle attrezzature e dei mezzi personali di protezione di proprietà della stessa; Tenere puliti e in ordine i posti di lavoro e di passaggio il che costituisce un primo ed importante fattore di sicurezza ed igiene; Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone; Non utilizzare materiali, mezzi e macchine di proprietà del Committente per lo svolgimento dei lavori all’interno dello Stabilimento, se non dietro esplicito consenso; Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione; Non effettuare interventi, operazioni o manovre su organi ed elementi in moto; Non eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze; Non modificare spine o prese; Non maneggiare apparecchiature elettriche con le mani bagnate o mentre ci si trova su pavimenti bagnati; Non usare mai acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle loro vicinanze; Non passare con carichi sospesi sui lavoratori; Non allontanarsi dal proprio posto di lavoro e non accedere alle zone non interessate dai lavori, senza averne ottenuta l’autorizzazione, a meno che non esistano motivi particolari o condizioni di pericolo grave ed immediato; Non effettuare operazioni di saldatura o taglio al cannello o elettricamente, nelle seguenti condizioni: Su recipienti o tubi chiusi; Su recipienti o tubi aperti che contengono (o abbiano contenuto) materie che, sotto l’azione del calore possono dar luogo a miscele esplosive o infiammabili; Non effettuare operazioni di saldatura in luoghi privi di adeguati impianti di aspirazione;

ORDINE E PULIZIA - A lavoro ultimato le aree devono essere lasciate nello stato in cui erano prima di iniziare il lavoro. Utensili, materiale od attrezzature devono, comunque, essere sistemati in modo da non costituire pericolo od intralcio. Le vie d'accesso devono rimanere sgombre e transitabili per qualsiasi emergenza. Gli spandimenti di sostanze sdrucciolevoli, caustiche, corrosive, irritanti devono essere eliminati al più presto. In caso di difficoltà procedere alla recinzione ed adeguata segnalazione della zona di pericolo per impedire l’accesso ad essa. Le bombole di gas, i lubrificanti, i solventi e in genere gli infiammabili devono essere sistemati in adeguate condizioni di sicurezza.

RIFIUTI - I rifiuti, rottami di ogni genere, stracci, ecc., devono essere raccolti giornalmente ed allontanati dal posto di lavoro per essere portati nei posti all'uopo destinati, previo accordo con il Committente e successivamente smaltiti a cura e spese dell'Appaltatore stesso. I rifiuti di carta, cartone e legno presenti devono essere raccolti presso le apposite aree di stoccaggio. Il collocamento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto deve essere sempre concordato con il Commitente. È vietato utilizzare i contenitori e i depositi per rifiuti del Committente se non dietro specifica autorizzazione. È vietato disperdere i rifiuti nell’ambiente di lavoro, sul suolo e in fognatura. È responsabilità dell'Appaltatore stoccare e smaltire i rifiuti secondo le norme vigenti.

UTILIZZO E GESTIONE RISORSE IDRICHE E SCARICHI - Durante tutta la permanenza all’interno dello stabilimento l’operatore esterno è tenuto a limitare il proprio consumo di acqua alle sole operazioni durante le quali tale consumo di acqua sia realmente indispensabile, evitando di lasciare rubinetti aperti al termine delle proprie attività o per eventuali operazioni di pulizia. Nel corso dello svolgimento del proprio lavoro l’operatore esterno è tenuto ad evitare che si verifichino accidentali contaminazioni sia delle acque di fognatura industriale che della rete di raccolta delle acque piovane. È perciò fatto divieto di compiere manovre o maneggiare sostanze pericolose per l’ambiente nelle vicinanze di tombini, griglie o canali di scolo sia all’interno che all’esterno dello stabilimento. È fatto divieto di eseguire operazioni di lavaggio (e comunque qualsiasi operazione che possa creare scarichi idrici) nelle aree esterne allo stabilimento. È fatto divieto di accumulare materiali presso le aree esterne in condizioni tali che vi possa essere un dilavamento da parte della pioggia.

ESECUZIONE LAVORAZIONI RUMOROSE - L’operatore che dovesse eseguire lavorazioni rumorose o impiegare apparecchiature rumorose nell’area esterna dello stabilimento deve richiedere preventiva autorizzazione. Le operazioni rumorose condotte all’interno dello stabilimento devono essere segnalate al responsabile di reparto. Prima di iniziare tali lavorazioni assicurarsi che tutti i portoni siano chiusi per evitare dispersioni verso l’esterno.

GENERAZIONE EMISSIONI - I trasportatori in attesa di caricare o scaricare sono tenuti a spegnere il motore dell’automezzo per tutta la durata della sosta, al fine di limitare la dispersione in atmosfera dei gas di scarico. Ogni operazione che comporti la produzione di gas e/o vapori deve essere segnalata al responsabile del reparto dove avviene l’intervento che si occuperà di predisporre eventuali misure di captazione e/o depurazione. È fatto divieto di depositare materiale in condizioni tali da poter essere disperso dal vento.

MOVIMENTAZIONE SOSTANZE LIQUIDE - Controllare, prima e durante la movimentazione dei contenitori, che questi si presentino idonei a garantire la tenuta sia durante il trasporto che durante la fase di stoccaggio. Nel caso in cui il contenitore da movimentare presenti parti deteriorate, lesioni o deformazioni che possono far presumere il rischio di perdite di liquido, travasare il liquido all'interno di contenitori adeguati. Mantenere in azienda una scorta di contenitori vuoti di varia tipologia e dimensione da utilizzare per effettuare travasi in condizioni di emergenza. Predisporre in modo accurato i contenitori sul bancale onde evitare sia durante il trasporto che durante lo stoccaggio la caduta accidentale degli stessi con pericolo di provocare sversamenti, schiacciamenti o urto di altri contenitori accatastati nelle vicinanze.

SVERSAMENTO SOSTANZE - È considerata emergenza ambientale qualsiasi sversamento di prodotti chimici, oli, solventi, idrocarburi, rifiuti liquidi e di qualsiasi altra sostanza che possa generare un inquinamento delle acque e/o del suolo. Nel caso in cui venga rilevato uno sversamento, ciascun lavoratore è tenuto a segnalarlo specificando tutte le caratteristiche dell’incidente.

NORME SPECIFICHE IN CASO DI INCENDIO - Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un principio di incendio il personale deve sospendere immediatamente i lavori, avvisare immediatamente il Responsabile del Committente e/o gli addetti all’emergenza presenti in azienda  (i nominativi sono affissi in ciascun locale) precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'incendio; intervenire nel frattempo con i mezzi a propria disposizione per estinguere, se si è in grado e se possibile, o circoscrivere l'incendio. In nessun caso e per nessuna ragione si deve temporeggiare nell'avvisare il Responsabile del Committente per cercare di estinguere da soli l'incendio, anche se di dimensioni ridotte. Nelle zone non interessate dalla situazione di emergenza, il personale deve sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi antincendio, interrompere qualsiasi comunicazione telefonica in corso su centralini interni, non allontanarsi dal proprio posto di lavoro, evitare assolutamente la sosta di mezzi di qualsiasi genere ed attrezzature nelle aree antistanti le prese della rete antincendio.

NORME SPECIFICHE IN CASO DI INFORTUNIO - Se durante l'esecuzione dei lavori si verifica un infortunio grave occorre chiamare il più vicino centro di pronto soccorso e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, fornire i primi soccorsi cercando di mantenere la calma e allontanare eventuali persone intorno all’infortunato, coordinandosi per quanto necessario con le squadre del Committente. Sgombrare le vie d'accesso per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso e avvisare il Responsabile della Sicurezza del Committente o il suo delegato di quanto accaduto, precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio. Se l’infortunio non è grave occorre avvisare subito il Responsabile della Sicurezza del Committente o il suo delegato di quanto accaduto, precisando l'ubicazione esatta e la natura dell'infortunio

NORME SPECIFICHE IN CASO DI ALLARME - Gli addetti di imprese esterne presenti in azienda, in caso di qualsiasi allarme non derivante dalla loro attività devono cessare immediatamente l’attività sgombrare le strade di accesso ai mezzi di soccorso, e seguire le indicazioni degli addetti alla emergenza del Committente senza intralciare l'opera dei soccorsi.